Ecco tre motivi per votare no al referendum. Carente di fantasia, li chiamerò «testo», «contesto» e «logica». Discuterò insieme testo e contesto (senza contesto non c’è testo), ma prima parlerò di logica. E prima ancora farò una debita premessa.
Questa campagna referendaria è difficile sia da seguire che da fare. La materia su cui voteremo il 22 e 23 marzo ha scaldato la mente e le passioni soprattutto dei tecnici, e dei giuristi in particolare. Per lo scorno dei summenzionati, tra i quali la biografia in calce all’articolo sembrerebbe collocare anche il vostro umile scrivente, le consultazioni elettorali non sono però decise dalle argomentazioni dei tecnici: non solo, almeno. Non le sole prove di ragionamento formano le opinioni che si esprimono nel voto, ma anche le posture etiche e le mozioni d’affetti. Ad esempio: «voto No perché non posso soffrire Meloni»; «voto Sì perché i pm sono politicizzati e hanno troppi privilegi».
Per fortuna, il corpo elettorale è qualcosa di più complesso e sfuggente dei nostri curricula studiorum. La democrazia si distingue dalla tecnocrazia in ciò: che non discrimina gli argomenti a seconda dell’emittente. Anche perché sa benissimo che l’emittente qualificato, a tacere dei «competenti» per autoinvestitura, si diverte a emettere argomenti non all’altezza della qualifica. E noi dovremmo consentire che la democrazia sia preferibile alla tecnocrazia, non è vero? La demagogia si distingue dalla democrazia in ciò: che ricerca il consenso del destinatario disinteressandosi della qualità dell’argomentazione, diseducando a valutarla. E noi dovremmo consentire che la demagogia non sia preferibile alla democrazia, è vero?
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Ora, detto tutto il generale dicibile, è esperienza di chiunque abbia tentato d’intavolare una conversazione anche occasionale a proposito del referendum sulla magistratura l’aver constatato un certo smarrimento, quando non distacco, dell’interlocutore: ché è affare tra magistrati e politici, non dei cittadini comuni.
Questo tuttavia è il sintomo, non il malanno. Qual è il malanno, allora? C’è anzitutto una patologia profonda, che non è specifica di questa tornata referendaria: è la percezione di una reciproca alterità tra il livello della decisione politica e quello delle condizioni sociali; tra il livello dell’agenda e quello dei bisogni; tra il processo di formazione delle regole e la possibilità di sindacarle. E c’è poi una patologia propria delle riforme costituzionali, che il costituzionalista Gaetano Silvestri ha chiamato «revisione de combat». Se l’odierna materia referendaria lascia molti tiepidi, non è per un qualche difetto del meccanismo di revisione costituzionale, ma è perché il governo e la sua maggioranza parlamentare abusano di quel meccanismo, tra gli altri abusi deviandolo dal suo scopo. Toccare la Costituzione in un qualche suo aspetto è andare in meta nel rugby: serve più di tutto a segnare un punto pesante nella contesa con l’avversario. La contesa può essere momentanea o di medio periodo. Quella sul ruolo della magistratura è lunga quanto l’epoca berlusconiana: i «Silvio, Silvio» che hanno salutato l’approvazione di questa legge Meloni/Nordio sono lì a dimostrarlo. Ma sempre di contesa tra schieramenti si tratta. E con questo si ritorna al problema più generale dell’estraneità dell’agenda politica dalla realtà sociale, con la disaffezione che ciò comporta. Questo non significa che oggetto del referendum sia una riforma inoffensiva, cosmetica, puramente spettacolare.
Non c’è spazio per Sì, ma
Vediamo dunque il «motivo logica». Sub specie logici, è invalida praticamente l’intera campagna elettorale a favore del Sì. A dire che la riforma è cosa buona e giusta è rimasto forse solo il ministro della Giustizia, dott. Carlo Nordio. Dall’Unione delle Camere penali fin dentro allo stesso governo, la linea è: «Votare Sì, nonostante qualche criticità». Linea prudentissima, e degna della più alta considerazione. Sfortunatamente, sulla scheda elettorale l’opzione «Sì, ma» non è prevista. Il quesito referendario è uno solo, e ci chiede di approvare o respingere la revisione costituzionale nel suo complesso. Se ci fosse un luogo – facciamo un’ipotesi strampalata: il Parlamento – in cui i portatori di queste perplessità potessero concorrere dialetticamente alla formazione della volontà politica, sarebbe un altro conto. Ma dato che così non è, perché siamo a valle della legge, e dato che si deve dire «Sì» o «No», o «non dico», a tutta la riforma, il «Sì, ma» vale «Sì, toto corde!». Il governo ne trarrà argomento per tirare dritto, e la riserva resterà a tormentare le notti del consenziente perplesso come lo Spettro del natale. O dei morti odiosamente trascinati nella campagna elettorale.
Se badiamo alla forma, di fronte all’alternativa secca un unico argomento negativo è sufficiente a invalidare tutti quelli positivi, non il contrario. Dove non c’è spazio per far rilevare le perplessità, il «Sì» dev’essere solo un «Sì» integrale: il «Sì, ma», logicamente, dovrebbe essere un «No».
Testo e contesto
Ma fingiamo pure che la forma non sia forma-sostanza in democrazia, e veniamo ai motivi «testo» e «contesto».
Non è certo il difetto peggiore, ma parlando di testo è anche il caso di dire che questa riforma, purtroppo in buona compagnia, è malissimo scritta. Questo è l’articolo 104 della Costituzione nella sua stesura attuale, immutata dal 1948:
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Questa è la stesura dell’art. 104 che la riforma vuole sostituire all’attuale:
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previste dalla legge. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Mentre lo discutevano in Aula nel 1947, i Costituenti avevano sottoposto il testo della Costituzione a Pietro Pancrazi perché ne facesse una revisione linguistica. Per altro i Costituenti, parole di Tullio De Mauro, complessivamente «non hanno dato retta» a Pancrazi e «sono andati avanti sulla strada della limpidezza». Evidentemente, né la riforma Meloni/Nordio è stata sottoposta alla critica di un letterato, né il riformatore ha proseguito per la strada della limpidezza. Alle frasi chiare, brevi e precise del testo originale rispondono la prolissità, la sintassi involuta e l’inutile bruttezza del testo della riforma. La qualità di una riforma si valuta anche dalle parole che la esprimono.
Quanto ai concetti espressi, la riforma dichiara di fare tre cose.
Prima cosa: dice che le carriere di giudice e pubblico ministero saranno separate: non dice come, riservando alla legge di definire le modalità di questa separazione. La legge, a oggi, è futura e ignota: per farsi un’idea di come gli autori della riforma concepiscano le carriere separate, non resta quindi che rifarsi alle loro dichiarazioni d’intenti. Tra invasioni da ricondurre, benefici di cui le opposizioni intelligenti dovrebbero approfittare, presidenti del consiglio che formulano capi d’imputazione, ministri dei trasporti che non capiscono ma riesaminano misure cautelari, reati e illeciti amministrativi che a getto continuo erompono dall’inesausta immaginazione repressiva di neomissini e loro alleati, è facile ipotizzare quali siano i cursus separati che la revisione evoca ma tace per pudicizia. Il motivo «contesto» non mente. E il contesto è pertinente. Il ministro della Giustizia, dott. Carlo Nordio, che impone ai critici il perimetro della discussione sulla riforma, cioè ordina di non valutarla nel sistema attuale e verosimile che l’attende, non fa onore alla sua «laurea in giurisprudenza […] a pieni voti» e alla sua lunga carriera di magistrato. Ammesso che gliene importi qualcosa. Nel mentre, seguita ad avvelenare i pozzi.
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Seconda cosa: la revisione inventa tre nuove istituzioni statuali di rilievo costituzionale: un Consiglio Superiore della Magistratura giudicante, un Consiglio Superiore della Magistratura requirente, un’Alta corte disciplinare. Con l’attuale organo quasi omonimo, il Consiglio Superiore della Magistratura, i Consigli Superiori Nordio/Meloni condividono al più una parte del nome. L’Alta corte prenderebbe invece il posto del Csm nel giudicare gli illeciti disciplinari dei magistrati.
Terza cosa. Dice come dovrebbero essere designati i componenti di queste tre istituzioni: tratti a sorte i membri magistrati (i magistrati che compongono l’attuale Csm sono eletti dai colleghi, com’è democratico che sia). In pratica eletti dalla maggioranza parlamentare i membri non magistrati.
A campagna elettorale oramai alla fine, le critiche di fondo sono state già più o meno tutte formulate, e abbondano: su queste pagine ci si sono soffermati Salvatore Cannavò, Tomaso Montanari e Francesco Pallante e Aurora D’agostino. Io aggiungo solo qualche parola a proposito del Consiglio Superiore della Magistratura.
Il capro espiatorio
A quanto pare, le riforme costituzionali recenti hanno sempre un’istituzione capro espiatorio: nella riforma Renzi/Boschi era il Cnel, di cui all’improvviso tutti abbiamo saputo vita, misfatti e miracoli. Nella riforma Meloni/Nordio è il Csm: meno ignoto del dieci anni fa vituperato Cnel, ma raramente-tanto-illuminato dai flash. Se qualcosa questa campagna elettorale ha fatto capire meglio a chi non è specialista dell’ordinamento giudiziario, questo qualcosa è il ruolo del Csm in quella che Davide Conti chiama la teoria antifascista dello Stato.
Contro i principi dell’Ottantanove francese, un cardine istituzionale della teoria fascista dello Stato totalitario era l’assoggettamento della giurisdizione al comando dell’esecutivo: sono molti gli studi sui modi di quell’assoggettamento, e sulla persistenza della soggezione nel passaggio dalla dittatura alla Repubblica.
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Un Consiglio Superiore della Magistratura c’era anche nell’Italia monarchico-liberale e poi monarchico-fascista, ma era un organo consultivo del governo. Il Csm della Costituzione serve invece a garantire l’autonomia reciproca di esecutivo e giurisdizione. Per essere un ordine sostanzialmente autonomo, secondo la divisione liberale, la magistratura deve poter decidere sul reclutamento e sulla disciplina dei suoi funzionari. Così è attualmente (art. 105 della Costituzione). Per essere un ordine autonomo in una repubblica democratica, e per mitigare il pericolo dell’arroccamento corporativo, il governo della magistratura su sé stessa dev’essere esercitato con la partecipazione di una componente esterna all’ordine, cioè laica. Così è attualmente (art. 104). Tanto più la componente laica rispetta la sua natura democratica, quanto più sia effettivamente rappresentativo del corpo elettorale il Parlamento che la elegge; né la componente laica può imporre sull’altra la sua volontà, o si negherebbe il principio del tendenziale autogoverno e con esso la divisione effettiva dei poteri.
Se le regole della Costituzione vigente sono razionali rispetto allo scopo, che è di bilanciare autonomia e controllo democratico, quelle della riforma Meloni/Nordio evidentemente no. Dovremmo infatti consentire che l’elezione sia più razionale del sorteggio, non è vero?
E che il sorteggio puro (quello dei «togati») non sia equivalente al sorteggio da una lista di eletti (quello dei laici), è vero? E che il sorteggio previa elezione dei sorteggiandi, a pensarci bene, non sia proprio un sorteggio, è vero?
Non preoccupiamoci, però. Se non riusciamo a rispondere a questi difficili interrogativi, c’è un testimonial d’eccezione a garantire per la razionalità di una riforma che si propone di por fine agli effetti del correntismo. Luca Palamara: il correntismo in persona, l’eponimo del sistema che dovrebbe aver scatenato l’ira del riformatore costituzionale. O no?
Ma torniamo, per finire, alla teoria antifascista dello Stato, di cui la divisione dei poteri è stata assunta a premessa. Premessa, perché nell’architettura dello Stato riuscita dalla vittoria contro il nemico fascista, dall’antitesi teorica e pratica della sua antropologia politica, la divisione liberale dei poteri è sì ripristinata, ma non fine a sé stessa: presupposto, invece, per l’edificazione di una democrazia a base di massa, egualitaria e plurale. Democrazia sociale, non (non solo) liberale. In cui dev’essere effettiva la partecipazione di lavoratrici e lavoratori al farsi della decisione democratica.A parere del vostro umile scrivente, c’è una cosa che questa riforma non dice di voler fare ma vuol fare, e riguarda esattamente questo. Randellare i magistrati, certo. Giocare a rubabandiera con la Costituzione, ancor più vero: poi la bandiera è quella proverbialmente «nata dalla Resistenza», quindi punti doppi. Ma, soprattutto, asserire un principio democratico di tipo nuovo, o assai vecchio: quello della democrazia afascista. Il principio è che legittimato a fare politica dev’essere solo il governo, investito dal popolo a intervalli lunghi il più possibile. Di tutti gli altri deciderà il sorteggio.
*Luca Casarotti è un giurista. Fa parte del gruppo di lavoro Nicoletta Bourbaki, ed è autore di L’antifascismo e il suo contrario (Alegre, 2023).

